venerdì 21 febbraio 2014

Energie rinnovabili: è illegittimo l’obbligo di accatastamento di impianti fotovoltaici istallati con finalità di risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate sostiene, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, che l'impianto fotovoltaico istallato sul tetto di un edificio è sottoposto all’obbligo di accatastamento quando ha una potenza superiore ai 3,00 Kwp. Ciò onera il proprietario di un aumento delle imposte che hanno come base il valore catastale, anche quando l’investimento è stato effettuato per risparmio o autoconsumo.
Rizzetto: <<è assurdo che l’obbligo di accatastamento del fotovoltaico coinvolga anche edifici al servizio di utenze domestiche o delle piccole e medie imprese. Troppo spesso nel settore vengono adottati provvedimenti che invece di incentivare questi virtuosi investimenti, nel rispetto nella normativa in materia, addirittura li scoraggia. Ho presentato quindi un’interrogazione per fare urgentemente chiarezza sulla questione. 


 Secondo l’Agenzia delle Entrate per gli impianti con potenza superiore a 3,00 Kwp la variazione catastale è obbligatoria se il valore dell'impianto superi il 15% della rendita catastale, ma non chiarisce attraverso quali procedure il proprietario dell’impianto possa effettuare tale verifica. Di certo, è un calcolo che non può essere compiuto dal proprietario stesso ma da un tecnico abilitato, il che comporta un ulteriore costo a suo carico. Inoltre, nell’imporre l’obbligo di accatastamento non è stato considerato che la vita media di un impianto è convenzionalmente di circa 25-30 anni durante i quali decresce la redditività e, al suo termine, il proprietario dovrà anche sostenere i costi per lo smaltimento. Il Governo più volte si é detto a favore della Green Economy, settore in cui possono essere creati nuovi posti di lavoro e vanno salvaguardati quelli attuali. Questi fini si contrappongono al riconoscimento degli ulteriori oneri connessi all’accatastamento, in riferimento agli impianti installati sulle coperture e pertinenze degli edifici al servizio di utenze domestiche o delle piccole e medie imprese. Quantomeno, andrebbero esclusi gli impianti di potenza inferiore a 20,00 Kwp. Ritengo, quindi, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate rispetto agli aspetti citati sia carente ed inefficace >>.

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