«Continuo a sostenere l'illegittimità dell’accatastamento che
grava sugli impianti fotovoltaici installati con finalità di risparmio energetico ed autoconsumo. Il Ministero dello
sviluppo ha risposto all’ interrogazione
con la quale ho evidenziato le criticità della circolare dell’Agenzia dell’entrate
che stabilisce l’obbligo di accatastamento per questi impianti, con gli oneri e costi che ne conseguono. Risposta assolutamente insoddisfacente quella del Ministro, che
ritiene legittimo l’accatastamento richiamandosi ad un regio decreto addirittura del 1939. Può mai un provvedimento degli anni ’30 essere
applicato ad un settore come quello delle rinnovabili?
La virtuosità di questi investimenti ed il loro sostegno sono riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, attuata da poco più di un decennio che intende valorizzare il risparmio energetico. Un decreto del 1939 che stabilisce gli elementi che concorrono alla determinazione della rendita catastale, di certo non avrebbe potuto tenere conto delle specificità riconosciute dall’attuale normativa sugli impianti alimentati da energie rinnovabili. E’ a dir poco palese, che bisogna intervenire per adeguare la legislazione sull’accatastamento a quella prevista per le energie alternative, altrimenti verrà illegittimamente penalizzato il settore».
La virtuosità di questi investimenti ed il loro sostegno sono riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, attuata da poco più di un decennio che intende valorizzare il risparmio energetico. Un decreto del 1939 che stabilisce gli elementi che concorrono alla determinazione della rendita catastale, di certo non avrebbe potuto tenere conto delle specificità riconosciute dall’attuale normativa sugli impianti alimentati da energie rinnovabili. E’ a dir poco palese, che bisogna intervenire per adeguare la legislazione sull’accatastamento a quella prevista per le energie alternative, altrimenti verrà illegittimamente penalizzato il settore».
l'età di una norma non può essere la giustificazione per non applicarla. Sono ancora in vigore R.D. del 1904... e nello specifico, per gli impianti fotovoltaici, per determinarne la rendita, si applica un legge del 1942, così come per la riconduzione del valore venale al biennio del 1988-89 un dpr del 1990... non fosse così, l'Agenzia potrebbe raddoppiare di punto in bianco le rendite stesse, cosa che di prassi fa già.
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